Verifica Messa a Terra
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Il D.P.R. 462/2001 (art. 2, commi 2 e 3)
Impone al datore di lavoro di inviare, entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto elettrico, la dichiarazione di conformità all'I.S.P.E.S.L. e all'A.S.L. o all'A.R.P.A. territorialmente competenti oppure allo sportello unico per le attività produttive.
Il datore di lavoro, al fine di mantenere gli impianti in efficienza, deve quindi provvedere alla regolare manutenzione degli impianti elettrici di messa a terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.
Il datore di lavoro deve, inoltre, far sottoporre gli stessi impianti a verifiche periodiche, a suo carico.
Le verifiche devono essere eseguite ogni 5 anni, qualora si tratti di impianti elettrici di messa a terra e di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche in luoghi dove non sussistano particolari rischi (es. piccole attività, ecc.).
Mentre permane, a causa della maggiore pericolosità dei luoghi con particolare riferimento ai lavoratori ed ai frequentatori, l'obbligo per il datore di lavoro di far eseguire ogni 2 anni, la verifica periodica degli impianti installati in cantieri temporanei e mobili, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio, nonché per gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.
Il datore di lavoro, per effettuare la verifica, può rivolgersi (art. 4 commi 2, 3, 4) all'A.S.L., all'A.R.P.A. o ad eventuali organismi esterni indicati dal Ministero delle Attività Produttive, in base a criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI - CEI e alle procedure di cui alla Direttiva 11 marzo 2002 "Procedure per l'individuazione, ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 del DPR 22 ottobre 2001, n. 462, degli organismi di ispezione di tipo A".
Il datore di lavoro ha l'obbligo giuridico di inviare la dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore, entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto elettrico di messa a terra o del dispositivo di protezione contro le scariche atmosferiche, all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.
Analogamente, il datore di lavoro, entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto in luoghi con pericolo di esplosione, deve inviare la dichiarazione di conformità, rilasciata dall'installatore dell'impianto all'esito della verifica di conformità operata dallo stesso installatore, all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.
Laddove sia presente lo sportello unico, il datore di lavoro può presentare la dichiarazione di conformità allo sportello unico.
Nei casi di impianti preesistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 462/2001 (23 Gennaio 2002), il datore di lavoro ha solo l'obbligo di far effettuare le verifiche periodiche di cui al DPR 462/01 con la frequenza ivi prevista, salvo diversa interpretazione che dovesse provenire in proposito dai ministeri competenti.
Cosa deve rilasciore l'imprese installatrici:
L'installatore deve, a seguito delle verifiche previste dalla normativa vigente, rilasciare la dichiarazione di conformità, prevista dall'articolo 7 del D.M. no 37 del 22/01/2008.
L'articolo 6, primo comma, del D.M. no 37 del 22/01/2008 prevede l'obbligo per le imprese installatrici di eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali costruiti a regola d'arte.
Chi e il Verificatore:
Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza. Il verificatore, nel corso dell'attività di controllo, è obbligato dalla legge all'adozione di tutte le norme antinfortunistiche e laddove la sua attività causi un danno ad altro soggetto, è invertito l'onere della prova poiché, contrariamente a quanto stabilito per l'ordinaria azione risarcitoria extra contrattuale prevista dall'art. 2043 del codice civile, il danneggiante, per evitare di essere condannato al risarcimento del danno dovrà provare di avere utilizzato tutte le cautele previste per evitare il danno.
Organismi abilitati
Gli organismi abilitati possono procedere alla verifica degli impianti in scadenza, realizzati prima dell'entrata in vigore del DPR 462/01, anche in assenza di precedenti verifiche da parte degli organi pubblici di vigilanza, ASL/ARPA e ISPESL.
Il verbale della verifica predisposto e rilasciato dagli organismi abilitati è equipollente al verbale rilasciato dagli organi ispettivi, a seguito di una verifica periodica.
Gli organismi abilitati devono fornire i propri verificatori di un tesserino di riconoscimento da utilizzare in sede di verifica agli impianti, su cui venga riportato il nominativo dell'Organismo, gli estremi del decreto di abilitazione, le generalità e la foto del verificatore.
Il D.P.R. n. 462/2001 dispone, più precisamente all'art.3, che la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente, per gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici, atteso il grande numero di impianti esistenti sul territorio nazionale, sia effettuata a campione.
Le verifiche a campione sono eseguite dall'ISPESL che, d'intesa con le singole regioni, esercita, tramite tali verifiche, attività di controllo e sorveglianza, trasmettendone successivamente i risultati all'ASL o all'ARPA.
Procedure di denuncia, messa in esercizio ed omologazione degli impianti elettrici
Le spese per l'effettuazione delle verifiche sono a carico del datore di lavoro.
Per gli impianti in luoghi con pericolo di esplosione, a causa della loro rilevante criticità, la prima verifica viene eseguita su tutti gli impianti denunciati dagli organi di controllo.
Verifiche periodiche > Le verifiche periodiche sono a cura del datore di lavoro, che deve rivolgersi, al riguardo, all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti o agli organismi abilitati dal Ministero delle Attività Produttive.
Per quanto riguarda gli impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche (D.P.R. n. 462/2001, art.4), le verifiche devono essere effettuate ad intervalli non superiori a 5 anni- e non più 2 anni, come precedentemente imposto.
Nel caso particolare che gli impianti siano installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio, le verifiche
vanno eseguite, invece, ogni 2 anni, a causa proprio della maggiore pericolosità dei luoghi con particolare riferimento ai lavoratori ed ai frequentatori.
Analogamente, nel caso di impianti in luoghi con pericolo di esplosione (D.P.R. n. 462/2001, art.6), il datore di lavoro e' tenuto a far sottoporre l'impianto a verifica periodica ogni 2 anni.
Indipendentemente dal tipo di impianto, il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.
Le Sanzioni
Il D.P.R. n. 462/2001 non prevede sanzioni specifiche in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dallo stesso.
L'art. 87 del D.Lgs. no 81/08 sanziona il datore di lavoro per la mancata effettuazione delle verifiche periodiche previste per legge dal DPR 462/01 e per la mancanza dei verbali di controllo degli impianti elettrici e di protezione dalle scariche atmosferiche (sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 2500 euro). Inoltre il datore di lavoro viene sanzionato dall'art. 68 qualora gli impianti non vengano sottoposti a regolare manutenzione (arresto da tre a sei mesi o con ammenda da 2.000 a 10.000 euro, comma 1 punto b). per le modalità applicative valgono, conseguentemente, le procedure previste dal D.Lgs. n. 758/94.
Le sanzioni possono essere comminate dai tecnici ASL, ARPA, ISPESL, mentre i tecnici degli Enti di Terza Parte dovranno segnalare quanto riscontrato alle autorità competenti.
Nel caso in cui, quindi, dalla verifica periodica dovessero risultare violazioni di legge si procede all'applicazione della disciplina sanzionatoria prevista dal D.Lgs.
n. 758/94.
In particolare, essendo l'obbligo di far sottoporre a verifica periodica gli impianti, a carico del datore di lavoro, la mancata effettuazione di queste verifiche, in sede di attività di vigilanza, diventa una inosservanza che viene contestata al datore di lavoro.
Qualora, invece, il verificatore, nell'esecuzione delle verifiche, non svolga la sua funzione di garanzia nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, e di salvaguardia della loro sicurezza, non proteggendo adeguatamente tali soggetti, sarà penalmente responsabile dei danni causati alle persone dalla sua attività ai sensi dell'art. 40, secondo comma, del Codice Penale. Inoltre, l'attività di verifica è da considerarsi un'attività pericolosa (dovendo seguire specifiche norme tecniche di sicurezza) ai sensi dell'art. 2050 del Codice Civile. Per tal motivo il verificatore , è anche civilmente responsabile, nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, dei danni provocati dall'impianto difettoso, secondo l'art. 2050, ed è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.