Attività al dettaglio - Associazione CSA Training

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Attività al dettaglio

Da Sapere


Quali sono i compiti che deve svolgere e come un attività a dettaglio come ad esempio
dettaglio di calzature, abbigliamento, ferramenta, ec  !
1) Impianto Elettrico:
Deve avere i requisiti previsti dalle attuali disposizioni di legge per impianto a regola d'arte ossia Certificato di Conformità e di seguito Certificato di  Verifica di messa a terra eseguita da un tecnico abilitato o ex Ispsel -INAIL;

2) Video Sorveglianza:
Prima dell'installazione di un sistema di videosorveglianza o qualora l'impianto fosse già esistente prima della messa in funzione ovvero prima che venga collegato VDR e/o collegamenti elettrici,è obbligatorio inviare progetto, mappatura, e istanza all'ufficio Territoriale e soprattutto informare i dipendenti.

3) Impianto Antincendio:
In base alla superficie occupata occorre presentare un progetto ai vigili del Fuoco che stabiliranno se va progettato impianto antincendio, se installare Naspi, Idranti, Gruppo antincendio e riserva d'acqua, ec.;

4) Cartellonistica:
Bisogna installare diversi cartelli da stabilire dopo il sopralluogo sufficienti a garantire un' efficace segnalazione all' utenza  ( esempio segnaletica da installare: Pulsante antincendio, Uscita di Emergenza, Vietato Fumare, Vietato l'Ingresso, Quadro Elettrico, Segnaletica Estintori, ec.);

5) Cassetta Pronto Soccorso:
Va installata una Cassetta di pronto soccorso in ogni attività produttiva e/o punto vendita in funzione dei dipendenti presenti ( Allegato 1 = per attività con tre o più dipendenti - Allegato 2 =  per attività sino a due dipendenti.

6) Estintori :
Vanno collocati in rapporto alla superficie e al tipo di rischio: Installare un numero di estintori adeguato ai metri quadrati dell'attività e alla predisposizione degli stessi, prendiamo esempio dalla tabella riportata dal decreto 10 marzo 1998 riguardante il numero di estintori necessari in un luogo di lavoro e prendiamo come esempio un estintore tipo Polvere di classe di fuoco 34A-233BC : la tabella dello stesso decreto indica che va installato n° 1 estintore per ogni 100 mt. per attività rischio alto e n° 1 per ogni 150 mt. per attività rischio Medio, Attenzione oltre gli estintori di classe ABC va anche installato nelle vicinanze di un quadro elettrico un estintore a Co2 classe B ( quest' ultimo però non copre nessun mt. q. dell'attività quindi non può essere considerato  efficace se solo ).
Installazione: L'estintore può essere installato a parete tramite il supporto o a terra posizionato su apposita piantana porta estintore; l' altezza prevista per l' installazione a parete deve essre necessariaramente a mt 1,50 dal pavimento, e non oltre, proprio per facilitarne la presa in caso di emergenza.   

7) Datore di Lavoro:
Deve svolgere un corso RSPP o nominare un responsabile RSPP esterno ( questa figura, interna o esterna, non deve stare obbligatoriamente all'interno dell'attività e lo stesso può nominarsi RSPP anche per più attività con partita iva diversa; ciò che è importante che rispetti il codice Ateco in modo da stabilire il rischio che per attività diverse può cambiare il tipo di rischio " basso - medio - alto ")

8) Addetto/i Antincendio e alle Emergenze:
Il datore di lavoro deve nominare, formare e addestrare uno o più responsabile antincendio e alle Emergenze (vedi corso) per turno, può essere anche il datore di lavoro ma lo stesso dovrà essere presente sempre all'interno dell'attività. Questa figura non può essere delegata ad altri esterna ma dovrà essere svolta dal personale sempre presente in azienda che è stato formato ed addestrato;

9) Addetto/i al Primo Soccorso:
Il datore di lavoro deve nominare, formare e addestrare uno o più  responsabili al Primo Soccorso (corso di formazione)per turno, può essere anche il datore di lavoro ma lo stesso dovrà essere presente sempre all'interno dell'attività. Questa figura non può essere delegata ad altri ma dovrà essere svolta dal personale sempre presente in azienda che è stato formato ed addestrato;

10) RLS:
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - Viene eletto un lavoratore tra i lavoratori all' interno della stessa azienda; qualora vi fossero più sedi e/o punti vendita appartenenti alla stessa partita iva rimane comunque un solo rappresentante, tenendo sempre conto delle seguenti disposizioni :
per le aziende/unità produttive che occupano sino a 200 lavoratori il numero minimo di RSL sia uno;
per le aziende/unità produttive che occupano da 201 a 1.000 lavoratori i rappresentanti debbano essere almeno tre;
nelle aziende/unità produttiva che occupano più di 1.000 lavoratori siano presenti almeno sei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Tale numero minimo può peraltro essere aumentato nella misura prevista da accordi interconfederali o nei contratti collettivi.
Al Rappresentante eletto va fatta formazione relativa al suo ruolo, per un monte ore pari a 32, da aggiornare ogni anno e va fatta comunicazione all' Inail tramite comunicazione telematica.

11) Formazione:
art. 37 - Va effettuata tramite ente preposto ad ogni lavoratore assunto al momento della sua assunzione in azienda e ripetuta ed eventualmente aggiornata in occasione ed in funzione di nuovi rischi non valutati. Si divide in GENERALE e SPECIFICA.
* Ulteriore - Formazione Specifica:  Sulle attrezzature, macchinari, ove presenti (esempio- carrelli elevatori).

12) Informazione:
art. 36 - Va effettuata dal Datore di Lavoro ed RSPP tramite apposito Verbale esclusivamente al momento dell' assunzione e non va ripetuta ammenochè non vi sia un cambio di mansione e dunque nuovi rischi non precedentemente riferiti. (per maggiori info clicca qui)

13) D.V.R. Documento Valutazione dei Rischi:
Documento di valutazione dei rischi presenti in azienda, che tiene conto oltre che alla tipologia di attività, attrezzature, macchine e dimensione aziendale,dei rischi e fattori di rischio eventuali, presenti e correlati allo svolgimento dell' attività lavorativa, nonchè dei dispositivi presenti e delle procedure di miglioramento da attuare (specifiche DVR)
.
14) Apprendisti:   
Qualora siano presenti lavoratori con contratto di apprendistato va espletata una formazione, così come previsto dal Piano Formativo Individuale (PFI - da richiedere al Consulente) e per ogni annualità sino alla conclusione del contratto, completa e divisa in :
formazione tecnico-professionale, a cura dell’impresa (durata e modalità di erogazione sono stabilite a livello nazionale dai contratti collettivi o dagli accordi interconfederali), da espletare in azienda e per un totale di ore 80 annue;
formazione di base e trasversale, di competenza delle Regioni, per un totale di ore 40 annue, così ripartita :
- formazione di base è quella sulla sicurezza sul lavoro, obbligatoria per legge per tutti i lavoratori.
- formazione trasversale è finalizzata a far acquisire all’apprendista conoscenze e capacità di un’area professionale del Sistema regionale delle qualifiche.
Qualora però la regione di appartenenza non eroghi i suddetti corsi, l' azienda deve obbligatoriamente iscrivere l' apprendista a corsi di formazione organizzate da enti di formazione. (corso apprendistato)

15) Sorveglianza Sanitaria:
Il medico competente ha il compito di effettuare la sorveglianza sanitaria. Per sorveglianza sanitaria si intende la visita medica al lavoratore per valutare i rischi e
gli eventuali danni alla salute causati dall’attività lavorativa. Nello specifico, il Decreto Legislativo 81/08 stabilisce che la sorveglianza sanitaria comprende la visita medica, che può essere preventiva, su richiesta del lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, al termine della quale viene effettuata una valutazione dei rischi e degli eventuali rimedi per tutelare la salute del lavoratore (art. 41). Particolare attenzione è prestata ai lavoratori che fanno uso di attrezzature minute di videoterminale, la cui sorveglianza sanitaria (art. 176) richiede specifici interventi, lo stesso anche nel caso di agenti fisici (art. 185), di esposizione al rumore
(art. 196), a campi elettromagnetici (art. 211), a radiazioni ottiche artificiali (art. 218) o a sostanze pericolose (art. 229). Informazioni relative ai dati sanitari e
di rischio dei lavoratori che sono sottoposti a sorveglianza sanitaria sono, infine, contenuti nell’Allegato 3B.

*     Aggiornamenti:
- RSPP ogni 5 anni         - Addetto antincendio e alle Emergenze ogni 30 mesi       - Adetto al Primo Soccorso ogni 36 mesi
- RLS ogni 12 mesi        - Formazione - al momento dell' assunzione                    - Informazione - una sola volta al momento dell' assunzione
- DVR - va aggiornato solo in caso di modifiche significative del processo produttivo ( esempio assunzione nuovi dipendenti ) -PATENTINI e ABILITAZIONI 5 anni
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